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Lo Statuto
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Qui di seguito trovate lo statuto in versione integrale della nostra associazione. Sono disponibili in versione scaricabile pdf sia lo Statuto che l'atto costitutivo.
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Scarica lo statuto   Scarica L'Atto Costitutivo
Statuto dell'Associazione non riconosciuta ''Asso Casearia Pandino''
Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Asso Casearia Pandino” con sede nel Comune di Cremona (CR)
in Via Jacini, 7. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune ed istituire sedi
secondarie o filiali in tutta Italia.
Art. 2 – Carattere dell’associazione
L’Associazione è rigorosamente apartitica e non persegue fini di lucro, né diretto, né indiretto. I contenuti e la
struttura dell’Associazione sono ispirati a trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione stessa.
Art. 3 – Durata dell’associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 – Scopi dell’associazione
L'Associazione denominata “Asso Casearia Pandino” persegue i seguenti scopi:
a) Assistere moralmente e promuovere socialmente tutti quanti operano nel mondo del latte e derivati.
b) Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento tecnico e professionale degli associati, anche
tramite viaggi di studio e visite tecniche .
c) Valorizzazione del lavoro del Tecnico Lattiero Caseario e delle produzioni e trasformazioni del latte
e derivati con ogni forma e mezzo.
d) Favorire l’informazione tecnica, scientifica e professionale degli associati per il tramite di riviste
tecniche e professionali e / o con altri mezzi idonei.
e) Mantenere i collegamenti ed i legami tra gli associati e la Scuola Casearia di Pandino e altri enti di
formazione professionale.
L’Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e/o personale dei propri soci; potrà
conferire incarichi di collaborazione a membri esterni al fine della programmazione ed esecuzione delle
attività previste dal presente statuto.
Art. 5 – Ammissione degli associati
Possono aderire all’Associazione i diplomati della Scuola Casearia di Pandino e tutte le persone, uomini e
donne, i quali, per cultura attività o interesse personale, ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi
associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età,
lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo
previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Il numero dei soci è illimitato.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
L’ammissione degli associati avviene sulla base di una domanda scritta che dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione;
- dichiarazione del nuovo associato di attenersi al presente statuto e di astenersi dal porre in essere
comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione.
- L’impegno di comunicare per iscritto entro quindici giorni dal loro verificarsi le variazioni dei dati anagrafici
o professionali.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività
dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno contribuito in modo particolare
alla vita dell'Associazione stessa.
Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
Il diniego di ammissione è inappellabile.
Art.6 – Doveri degli associati
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
All’accettazione della domanda il socio dovrà corrispondere la quota di iscrizione fissata per l’esercizio. Detta
quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atti
tra vivi, né a causa di morte.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.
Art.7 – Diritti degli associati
I Soci hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative promosse o sostenute dall’associazione ;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e
del precedente) e, se maggiorenni, votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Art.8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso.
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti e senza giustificato
motivo.
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per
inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli
Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio,
è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro
30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
In ogni caso la perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa o motivo non comporta un diritto sul
patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 9 - Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche
associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute con predisposizione con
idonea nota da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa
dell’anno in corso e di quella dell’anno precedente.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso
scritto contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da comunicare ad ogni socio almeno 15
(quindici) giorni prima con annuncio su riviste specializzate, lettera, fax, email e con ogni altro mezzo ritenuto
idoneo ivi compresa affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la Scuola Casearia di
Pandino. In caso di estrema urgenza, adeguatamente espressa dal Consiglio Direttivo, la convocazione
potrà avvenire in deroga entro 8 (otto) giorni.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile (salvo deroga)
per l’approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su
richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per
modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o in delega della
metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in
seconda convocazione è validamente costituita con i soli soci presenti in proprio o in delega e delibera a
maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- approvare le linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo come predisposto dal Consiglio
Direttivo;
- delibera sull’importo della quota associativa annuale siccome proposta dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte quelle questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di
sottoporle e su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal socio fondatore più anziano, mentre la funzione verbalizzante
è svolta dal Segretario nominato dall’assemblea.
Le deliberazioni assembleari vengono trascritte in apposito registro e portate a conoscenza di tutti i soci,
ancorché intervenuti, con le modalità ritenute più idonee dal Consigli Direttivo.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri
effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate
alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio può attribuire compensi, emolumenti e/o rimborsi spese a persone che rivestano particolari
incarichi operativi.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente o del Segretario mediante avviso di
convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da
inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano
richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate
a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito
verbale da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo a cura del Segretario, che firma insieme al
Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio
Direttivo ha il compito di:
- svolgere le attività esecutive relative all’Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il
raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- redigere il bilancio consuntivo dell’Associazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei
soci;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
- proporre annualmente l’importo delle quote associative;
- pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di
qualsiasi natura utili allo svolgimento dell’attività sociale.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.
Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi
di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea
dei Soci.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, è responsabile
delle strategie culturali di promozione e diffusione dell’immagine.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e
dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Art. 13 - Il Segretario
Il Segretario è organo di riferimento operativo funzionale dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei
libri associativi.
Resta in carica 3 (tre) anni e viene nominato o confermato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i suoi
membri.
Art.14 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell’Associazione.
Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone (dal punto di vista contabile) le bozze di rendiconto economico annuale e il bilancio
consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all’ Assemblea.
Resta in carica 3 (tre) anni e viene nominato o confermato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i suoi
membri.
Art. 15 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- quote sottoscritte e versate dai Soci fondatori;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità
istituzionali;
- avanzi di gestione;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- sponsorizzazioni e contributi promozionali.
Art. 16 – Quote associative
L’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo determina annualmente l’ammontare delle quote
associative relative ai soci ordinari, che per il primo anno sono così fissate:
- quote soci effettivi pari ad euro 25,00 (venticinque/00)
- quote simpatizzanti pari ad euro 20,00 (venti/00).
Le quote devono essere versate al momento dell’accettazione della domanda di adesione e annualmente
entro la data fissata per l’approvazione del bilancio del relativo periodo.
Art. 17 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30
aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o
impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la
consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla
decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione potranno essere accantonati o totalmente reinvestiti per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria
dell’Assemblea, con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi degli Associati e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dall’Assamblea straordinaria
dei soci.
Motivi di scioglimento potranno essere:
- conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di tale conseguimento;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento
dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che
dovesse impedire lo svolgimento delle attività.
L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno
o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di
utilità pubblica.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti,
al Codice Civile, alle leggi speciali in materia.
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